Art. 4.
(Elenchi dei conciliatori e dei mediatori).

      1. Le associazioni autorizzate a svolgere attività di risoluzione convenzionale e negoziale delle controversie civili predispongono un elenco di esperti conciliatori e mediatori, al quale attingere per l'affidamento dei procedimenti di cui all'articolo 2.
      2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è ammessa per i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o lauree equipollenti, che abbiano superato specifici corsi di formazione istituiti e organizzati dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 5.
      3. Agli elenchi di cui al comma 1 possono iscriversi, altresì, i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione, nonché, in sede di prima attuazione della presente legge, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nei registri delle imprese tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

 

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